Art. 37, comma 3, comma 3-bis
(Articolo abrogato, dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 10/2016)
ZONE A BUROCRAZIA ZERO
D. L. n° 69/2013 Art. 37 Comma 3: I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
Comma 3-bis: Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.
Burocrazia Zero
Pubblicato in data
22 giu 2023
Ultima Revisione in data 22 giu 2023
Ultima Revisione in data 22 giu 2023